Aree di Attività dello Studio
La poca attenzione alla policy sui crediti aziendali comporta due tipi di problematiche: oltre alla perdita del credito e quindi dell’utile di impresa, propone un’immagine negativa dell’azienda verso gli istituti di credito che richiedono sempre più frequentemente report di bilancio per mantenere accese le linee di credito per l’operatività dell’azienda.
L’impresa dunque deve dedicare tempo e competenze al monitoraggio dei flussi e può farlo con l’ausilio dei professionisti (commercialisti ed avvocati) ai quali si affidano.
E’ necessario innanzitutto stabilire delle time lines per avviare le operazioni di recupero, a partire dalla messa in mora, e strutturare procedure interne per monitorare la situazione direttamente con il cliente. Tale pratica può essere portata avanti con tecniche di marketing finalizzate alla costumer satisfaction che hanno il duplice vantaggio di verificare il gradimento del cliente per il prodotto/servizio offerto e capire l’eventuale insidia relativa al mancato pagamento della commissione.
Lo Studio Legale Fusario affianca le aziende proprio in questa ottica ed ha elaborato, con la collaborazione della Sigmar Srl, un sistema informatico che può essere gestito da remoto dallo stesso cliente per il caricamento della documentazione necessaria per avviare le procedure di recupero, garantendo in tal modo un risparmio del tempo e dei costi per la gestione della pratica.
Le procedure possono cocludersi con il recupero totale o parziale (a saldo e stralcio del credito), con un piano di rientro, che va anch’esso monitorato costantemente.
In alternativa, in caso di impossibilità conclamata di recupero del credito le perdite sono deducibili (art. 101 c. 5 Tuir) se la perdita risulta da elementi certi e precisi (ad esempio un decreto ingiuntivo negativo) al ricorrere dei quali il creditore è liberato dall’onere di provare la certezza e l’entità della perdita, sempre per la parte che eccede il fondo di accantonamento fiscale 0,50% (art. 101 c. 5 Tuir).
Tra gli indicatori della perdita sui crediti ai fini della deducibilità vi sono, tra gli altri, i documenti attestanti l’esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva;
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/e del 2013 ha riconosciuto infatti che è condizione sufficiente per la deducibilità della perdita l’antieconomicità delle azioni di recupero, sempre chè il contribuente abbia almeno fatto un tentativo (anche tramite pec o raccomandata) per ottenere quanto di suo diritto.
Se il credito è di modesta entità cioè ha un valore nominale (comprende l’iva ed è al netto di eventuali parziali pagamenti):
– inferiore a 2.500 Iva compresa per tutte le imprese
– inferiore a 5.000 euro Iva compresa per le imprese con ricavi superiori a 100 milioni di euro
ed è scaduto da oltre 6 mesi può essere portato in deduzione.
Resta sempre possibile dedurre la perdita su un credito di importo non modesto o non scaduto da più di sei mesi, laddove si dimostri l’irrecuperabilità definitiva dello stesso.
Ad esempio, in seguito ad un’infruttuosa diffida al pagamento unitamente alla notizia di una serie di titoli protestati oppure della lettera del legale che descrive i tentativi inutilmente esperiti per recuperare il credito.
Occorre considerare le posizioni per singolo credito e non per cliente, rispetto al quale è possibile dedurre più perdite su differenti crediti (fatture), purché riferibili a rapporti giuridici (vendite o prestazioni di servizi) distinti.
Hai un un credito da recuperare?