Contratto d’opera e gratuità della prestazione – Sentenza del Tribunale di Ancona dell’8.3.21

Il Tribunale di Ancona con Sentenza dell’8 Marzo 2021 ha ribadito che il Contratto d’opera è un negozio a titolo oneroso e che dunque, il corrispettivo, è un elemento essenziale. In caso di prestazione gratuita si profila la figura del contratto atipico. Un eventuale patto di gratuità non richiede, tuttavia, una forma specifica, e la sua esistenza può anche desumersi dall’inequivoco comportamento delle parti (cfr. Cass. n. 2318/87).
Nel caso di specie il prestatore d’opera, nostro assistito, aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della prestazione nei confronti del proprio cliente; quest’ultimo proponeva opposizione a decreto ingiuntivo non contestando né la prestazione resa né la fattura emessa dalla società ma si limitava a sostenere che la prestazione (nel caso di specie un servizio fotografico destinato al web) oggetto di causa era stato pattuito a titolo gratuito non essendo stato perfezionato un contratto né per iscritto né verbalmente.
A differenza di quanto sostenuto dalla società opponente, dalle risultanze istruttorie è emerso che “tra le due società vi era un rapporto commerciale” e che l’opposta aveva chiesto un compenso per la propria prestazione e che quindi l’opponente era tenuta, al pagamento della somma.
Il procedimento, sia in primo che in secondo grado di giudizio si è basato sull’analisi delle conversazioni whatsapp tra le parti e le mail scambiate tra i dipendenti delle due società.
In conclusione, il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice d’Appello, ha stabilito che non v’era prova di un patto di gratuità tra le parti relativamente alla prestazione, tra l’altro pacificamente resa.

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